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Le 'memorie aggiunte' ai processi tributari
(04/05/2005)
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Fino all'avvento delle nuove regole in materia di processi tributari, era invalsa l'abitudine nei contribuenti di presentare dei ricorsi contro gli atti dell'Amministrazione finanziaria meramente "interrottivi" dei termini: in sostanza, si presentava un ricorso tanto per non fare scadere i termini, che avrebbero condotto alla definitività dell'atto, e poi si depositavano, con calma, le cosiddette "memorie aggiunte". Ma più che si "memorie" si trattava del vero e proprio ricorso, visto che in quella sede il contribuente contestava, tanto relativamente alla legittimità quanto al merito, l'atto notificatogli dal Fisco.
Con l'avvento della riforma del 1992, il legislatore ha posto rimedio a tale particolarità, stabilendo che il ricorso non poteva più essere "introduttivo" ma rappresentava definitivamente il veicolo per la difesa del contribuente: la riforma ha comunque fatta salva, ovviamente, la possibilità della produzione di "memorie", soltanto che ora l'integrazione dei motivi di ricorso è ammessa se si rende necessario il deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, ed è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
Sulla questione si è di recente soffermata la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, la quale con la sentenza 5 gennaio 2005, n. 132, ha puntualizzato come nel procedimento avviato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale nel caso in cui il ricorrente intenda proporre motivi aggiunti a quelli già proposti con il ricorso deve rispettare anche le disposizioni che prevedano la "forma" della memoria: perciò, è necessario che i nuovi motivi siano contenuti in un atto munito di tutti gli elementi formali relativi al ricorso e che lo stesso sia notificato alle controparti, senza che sia sufficiente, allo scopo, una semplice memoria.
Decisamente interessante, sempre per restare sul tema, è una successiva sentenza, la numero 918 del 18 gennaio scorso, secondo la quale nell'ambito del contenzioso tributario non è prevista alcuna specifica sanzione per l'ipotesi di memorie e documenti depositati successivamente ai termini di scadenza previsti dalla legge (le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione; fino a dieci giorni liberi prima di questa data ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti; nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio).
Pertanto, la sentenza eventualmente emessa sulla base della documentazione prodotta tardivamente non è nulla, ma il vizio può essere fatto valere dalla controparte interessata, attraverso uno specifico motivo di impugnazione, affermando che il giudice non poteva tenere conto delle relative argomentazioni o prove. Attenzione, però, perché i giudici di legittimità ammoniscono come la deduzione risulti infondata nel caso in cui il documento, ancorché esibito tardivamente, sia ben noto alle parti: cosicché la controparte perde lo strumento a sua disposizione per poter "sterilizzare" la mossa operata dall'avversario.
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