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La guida alla dichiarazione dei redditi 2007

(13/04/2007)

Parte la stagione delle dichiarazioni dei redditi. Tra 730, Unico e Ici, il Fisco si prepara a battere cassa. E per i contribuenti italiani è tempo di compilare moduli e mettere mano al portafogli. Tante le novità, a partire dal calendario, con l'anticipo di alcuni versamenti e della consegna di 730 (a fine maggio) e Unico telematico (al 31 luglio). Fa il proprio debutto anche l'Ici nei moduli delle denunce dei redditi. Dovranno essere indicati gli importi pagati, per favorire controlli incrociati anti-evasione. In compenso, i contribuenti che risulteranno in credito con l'Irpef potranno utilizzare l'importo per pagare l'Ici.

Cominciamo con il calendario. Il Fisco chiederà ai contribuenti di essere più celeri. La consegna ai Caf del modulo 730 viene anticipata dal 15 giugno al 31 maggio. Ancora maggiore sarà l'urgenza messa a chi presenta l'Unico: il modulo cartaceo, che prima si presentava a fine luglio, ora dovrà essere portato in banca o alle Poste entro il 30 giugno. Due i mesi di accelerazione, invece, per l'Unico telematico: dalla vecchia scadenza del 31 ottobre si passa al 31 luglio.

Viene però anticipato di qualche giorno il termine per i pagamenti. La nuova data clou sarà il 16 giugno. è questo il nuovo termine entro il quale si verseranno sia l'Irpef (prima il termine era il 20 giugno) sia l'Ici (prima fissato al 30 giugno).

Nella dichiarazione di redditi diventa più ricco il quadro relativo ai redditi immobiliari. Per scovare evasione, favorendo gli incroci, è diventato ora obbligatorio indicare l'importo dovuto per l'Ici nel 2006. è il comma 104 della Finanziaria 2007 ha prevedere l'obbligo di indicare nel modello Unico e nel 730 l'importo dell'Ici dovuta per il 2006. I contribuenti devono, quindi, evidenziare nella colonna 8 del quadro B per ciascun fabbricato posseduto il codice catastale del comune dove si trova l'unità immobiliare e nella colonna 9 l'Ici dovuta per il 2006. Il codice catastale del Comune si trova nell'elenco riportato in appendice alle istruzioni (esempio, Roma: H501; Milano: F205).

L'altra novità che riguarda l'Ici è la possibilità di pagare l'imposta comunale utilizzando l'eventuale credito delle altre imposte sui redditi. Questo è più facile per chi compila il modello Unico, ma sarà possibile anche per i contribuenti che presentano il modello 730.
Sul modulo semplificato è infatti previsto un apposito quadro (il quadro I) nel quale si potrà indicare che l'intero credito Irpef viene usato per pagare l'Ici oppure che viene utilizzata solo una quota del credito sufficiente a versare l'imposta comunale. In questo caso il datore di lavoro tratterrà l'importo che va utilizzato in compensazione e il contribuente dovrà presentare in banca o alla posta un modello F24 nel quale si indica la compensazione tra imposte: il modello di versamento va presentato anche se la risultante finale, tra credito Irpef e debito Ici, è uguale a zero.

Tra le modifiche introdotte da quest'anno c'è la possibilità di indicare un domicilio diverso dal proprio (ad esempio quello del commercialista) per la notifica degli atti e delle comunicazioni da parte del fisco. Cambia poi la percentuale per gli sconti sulle ristrutturazione edilizia (la percentuale è al 36 o al 41% a seconda dell'anno nel quale si sono svolti i lavori) e scatta l'obbligo di acconto anche per l'addizionale comunale Irpef.

Va inoltre ricordato che non possono utilizzare il mod. 730 e devono presentare il modello "Unico 2007 Persone fisiche", i contribuenti che nel 2006 hanno posseduto:
Redditi di impresa, anche in forma di partecipazione;
Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata;
Redditi "diversi" non rientranti tra quelli previsti nel quadro D del mod. 730 (ad esempio: proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, dall'affitto e dalla concessione di usufrutto di aziende, ecc.);
Coloro che devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Sostituti d'imposta (venditori porta a porta ecc.);
Coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
Coloro che nel 2006 percepiscono soltanto redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto ( esempio: collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

Mentre i redditi che possono essere dichiarati con il modello 730 sono:
i redditi di lavoro dipendente e di pensione; 
i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 
i redditi di terreni e fabbricati;
i redditi di capitale;
i redditi di lavoro autonomo; 
alcuni redditi diversi; 
alcuni redditi soggetti a tassazione separata.


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