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Ddl risparmio e Bankitalia
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Ddl risparmio a metà del guado

(03/03/2005)

INDICE
Riforma sul risparmio, atto secondo
Si allungano i tempi della legge sul risparmio
Ddl Risparmio, dalle parole si passa ai fatti
Il Ddl risparmio spinge la Borsa a Piazza Affari
Ciampi firma la legge sul risparmio
Ddl risparmio a colpi di fiducia
Quando il nocumento diventa grave
Ddl risparmio, concorrenza bancaria all'Antitrust
Il Ddl risparmio stringe su Bankitalia
Ddl risparmio, se ne riparla dopo la Finanziaria
Ddl risparmio, l'ultima strada porta alla Finanziaria
Ddl risparmio, slitta il voto alla Camera
Ddl risparmio, nuove modifiche in vista
Ddl risparmio, l'Abi alza la voce
Giro di vite sul falso in bilancio
Ddl risparmio, lo scontro passa alla Camera
Ddl risparmio, mandato a termine per il Governatore
Ddl risparmio, Siniscalco attacca Fazio
Riforma Bankitalia, mancano le coperture
Ddl risparmio, se ne riparla a settembre
Ddl risparmio, obbligo di prospetto per tutti
Ddl risparmio entro fine luglio
Il Ddl risparmio torna sui bond argentini
Parmalat via libera della Borsa
L'Antitrust critica il Ddl risparmio
Ddl risparmio e il caso Covip
La Confindustria boccia il Ddl risparmio
Anche il Ddl risparmio a difesa dell'italianità
I consumatori chiedono i Tango-bond nel Ddl Risparmio
Trasparenza: una questione di mentalità
Sul risparmio, messaggi preoccupanti
Titolo I del ddl
Per i piccoli azionisti una vittoria a metà
Muraglie cinesi contro i conflitti
False comunicazioni sociali
Falso in bilancio, tutto come prima
Troppi poteri alla Banca d'Italia
Conti dormienti, 'Giustizia è fatta'
Ddl risparmio a metà del guado
Tango-bond, la Camera boccia il risarcimento bancario
Ddl risparmio, Fazio vince su tutti i fronti
I conti dormienti andranno allo Stato
 

Supera lo scoglio della Camera, non senza polemiche, il disegno di legge sul risparmio. Mandato a vita del governatore della Banca d'Italia e soppressione del trasferimento delle competenze in materia di concorrenza da Via Nazionale all'Antitrust sono sicuramente le principali novità del testo. Ma è tanta la carne al fuoco dei 42 articoli che vanno dalla governance societaria, agli intrecci banche imprese fino ad arrivare alle autorità di vigilanza.

Adesso si attende il passaggio al Senato. In una sorta di scheda riepilogativa, l'agenzia Apcom riassume i tratti salienti del dispositivo.

Nuove regole di governance societaria. Queste norme sono contenute nei primi articoli del provvedimento, dal primo al settimo articolo. Tra le principali disposizioni, la tutela delle minoranze all'interno dei Consigli di amministrazione delle società e dei Collegi sindacali. Il nuovo testo prevede, infatti, che i membri dei Cda delle società per azioni vengano eletti sulla base di liste di candidati e che almeno uno dei membri del Consiglio sia espresso dalla lista di minoranza più votata. Se il Cda è composto da più sette membri almeno uno dovrà avere i requisiti di indipendenza. Tali norme mirano al rafforzamento dei controlli interni alle aziende attraverso la presenza, nel Cda e nel Consiglio di gestione, di persone non legate all'azionista principale. Si affida, inoltre, alla Consob il compito di stabilire attraverso un regolamento le modalità affinché un membro effettivo del Collegio sindacale venga eletto dai soci di minoranza. Il terzo articolo prevede, inoltre, che il Collegio può promuovere azioni di responsabilità verso gli amministratori, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Stretta sulle società off-shore. La norma riguarda le società italiane quotate e quelle che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico e mira alla trasparenza nei rapporti fra le società italiane quotate o ad azionariato diffuso e le società estere controllate, controllanti o collegate, aventi sede in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Stretta su intrecci banche-imprese. Vengono introdotte norme più stringenti sul conflitto banche-imprese. In particolare la norma prevede che i possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in un altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante. Si prevede poi che le banche o le società controllate da gruppi creditizi comunichino alla Banca d'Italia le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano. A carico dei soggetti che costituiscono in pegno partecipazioni in misura superiore al limite è prevista una sanzione amministrativa commisurata al valore della quota data in pegno oltre il limite massimo stabilito.

Muraglie cinesi. Nell'ambito del conflitto di interessi banche-imprese sono state introdotte le cosiddette 'muraglie cinesi'. La Consob, sentita Banca d'Italia, può disporre la separazione societaria delle attività di servizi di investimento prestati dalle banche. In ogni caso ci deve essere la separazione contabile e gestionale per i servizi di investimento e sono previste sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme.

Obbligo prospetto informativo per bond. Diventa obbligatoria per gli investitori professionali l'emissione di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Consob per la vendita ai risparmiatori di obbligazioni.

Depositi dormienti. I conti correnti, cosiddetti 'dormienti', cioè inutilizzati da più di cinque anni andranno alle casse dello Stato, dopo aver effettuato le dovute ricerche sull'intestatario e sugli eventuali eredi e dopo un trasferimento del conto per altri dieci anni alla Banca d'Italia. Lo Stato utilizzerà le somme per metà per alimentare il fondo di garanzia per i risparmiatori, mentre l'altra metà andrà a riduzione del debito. Fino ad oggi erano gli stessi istituti di credito ad assorbire le somme dei conti correnti dimenticati.

Finanza etica. Arrivano le regole di trasparenza per i fondi e i prodotti finanziari etici. La Consob, dopo aver sentito i gestori e le autorità di vigilanza, deve emanare un regolamento con cui sono fissati gli obblighi di informazione e rendicontazione dei promotori che collocano prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili.

Vengono introdotte alcune modifiche al Testo unico di intermediazione finanziaria. Tra le novità principali il conferimento alla Consob di una sorta di potere di veto sulle operazioni su Borsa Spa in merito alle operazioni di listing e delisting che di fatto restano però alla Borsa.

Autorità di vigilanza. Si introducono nuove norme sul rapporto a l'organizzazione delle Autorità di controllo che restano Banca d'Italia, Antitrust, Consob, Isvap e Covip. Queste disposizioni rispondono all'esigenza di favorire la collaborazione fra le autorità e il coordinamento nello svolgimento dei rispettivi compiti, nel rispetto della reciproca indipendenza. A tal fine viene istituito un coordinamento composto dalla Banca d'Italia e dai presidente della Consob, dell'Isvap, della Covip e dell'Antitrust e presieduto a turno da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo della Autorità è prevista, inoltre, la collaborazione della Guardia di Finanza. Resta il Cicr e la sede principale della Consob a Roma. Il testo corregge però la legge delega sulla previdenza togliendo alla Covip la vigilanza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali per quanto riguarda i fondi pensione.

Mandato del governatore della Banca d'Italia. La durata della carica del Governatore della Banca d'Italia resta a vita. E' stata soppressa la norma che introduceva il mandato a termine.

Concorrenza a Bankitalia. La vigilanza sulla Concorrenza bancaria resta alla Banca d'Italia non non passa all'Antitrust, così come prevedeva l'ultima versione del testo.

Falso in bilancio. Si prevede un inasprimento delle sanzioni per le false comunicazioni sociali. Il nuovo testo proposto sostituisce, infatti, gli articoli 2621 e 2622 del codice civile e tende ad aggravare le pene anche attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative. In particolare per quanto riguarda le false comunicazioni sociali contemplate dall'articolo 2621 del codice civile, si prevede che la pena, attualmente stabilita nell'arresto fino a un anno e sei mesi, sia elevata fino a due anni. Per i casi in cui la condotta non sia punibile perché dalle falsità o dalle omissioni non è derivata sensibile alterazione vengono introdotte anche sanzioni amministrative. Viene, inoltre, previsto l'aggravamento della pena, con la reclusione da due a sei anni, se il fatto riguarda società con azioni quotate in mercati regolamentati e abbia provocato danni ai risparmiatori.Nessuna punibilità se le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. Non sono punibili valutazioni estimative errate che differiscono in maniera non superiore al 10% da quella corretta.


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