Questo articolo del Ddl sul Risparmio approvato ieri alla Camera sostituisce gli articoli 2621 e 2622 del codice civile e tende ad aggravare le pene anche attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative.
In particolare per quanto riguarda le false comunicazioni sociali contemplate dall'articolo 2621 del codice civile, si prevede che la pena, attualmente stabilita nell'arresto fino a un anno e sei mesi, sia elevata fino a due anni.
Per i casi in cui la condotta non sia punibile perché dalle falsità o dalle omissioni non è derivata sensibile alterazione vengono introdotte anche sanzioni amministrative.
Viene, inoltre, previsto l'aggravamento della pena, con la reclusione da due a sei anni, se il fatto riguarda società con azioni quotate in mercati regolamentati e abbia provocato "grave nocumento ai risparmiatori".
Il testo di legge cita espressamente: "il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo".
Nessuna punibilità invece se le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. Non sono punibili valutazioni estimative errate che differiscono in maniera non superiore al 10% da quella corretta.