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Ddl risparmio e Bankitalia
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False comunicazioni sociali

(04/03/2005)

INDICE
Riforma sul risparmio, atto secondo
Si allungano i tempi della legge sul risparmio
Ddl Risparmio, dalle parole si passa ai fatti
Il Ddl risparmio spinge la Borsa a Piazza Affari
Ciampi firma la legge sul risparmio
Ddl risparmio a colpi di fiducia
Quando il nocumento diventa grave
Ddl risparmio, concorrenza bancaria all'Antitrust
Il Ddl risparmio stringe su Bankitalia
Ddl risparmio, se ne riparla dopo la Finanziaria
Ddl risparmio, l'ultima strada porta alla Finanziaria
Ddl risparmio, slitta il voto alla Camera
Ddl risparmio, nuove modifiche in vista
Ddl risparmio, l'Abi alza la voce
Giro di vite sul falso in bilancio
Ddl risparmio, lo scontro passa alla Camera
Ddl risparmio, mandato a termine per il Governatore
Ddl risparmio, Siniscalco attacca Fazio
Riforma Bankitalia, mancano le coperture
Ddl risparmio, se ne riparla a settembre
Ddl risparmio, obbligo di prospetto per tutti
Ddl risparmio entro fine luglio
Il Ddl risparmio torna sui bond argentini
Parmalat via libera della Borsa
L'Antitrust critica il Ddl risparmio
Ddl risparmio e il caso Covip
La Confindustria boccia il Ddl risparmio
Anche il Ddl risparmio a difesa dell'italianità
I consumatori chiedono i Tango-bond nel Ddl Risparmio
Trasparenza: una questione di mentalità
Sul risparmio, messaggi preoccupanti
Titolo I del ddl
Per i piccoli azionisti una vittoria a metà
Muraglie cinesi contro i conflitti
False comunicazioni sociali
Falso in bilancio, tutto come prima
Troppi poteri alla Banca d'Italia
Conti dormienti, 'Giustizia è fatta'
Ddl risparmio a metà del guado
Tango-bond, la Camera boccia il risarcimento bancario
Ddl risparmio, Fazio vince su tutti i fronti
I conti dormienti andranno allo Stato
 

Questo articolo del Ddl sul Risparmio approvato ieri alla Camera sostituisce gli articoli 2621 e 2622 del codice civile e tende ad aggravare le pene anche attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative.

In particolare per quanto riguarda le false comunicazioni sociali contemplate dall'articolo 2621 del codice civile, si prevede che la pena, attualmente stabilita nell'arresto fino a un anno e sei mesi, sia elevata fino a due anni.

Per i casi in cui la condotta non sia punibile perché dalle falsità o dalle omissioni non è derivata sensibile alterazione vengono introdotte anche sanzioni amministrative.

Viene, inoltre, previsto l'aggravamento della pena, con la reclusione da due a sei anni, se il fatto riguarda società con azioni quotate in mercati regolamentati e abbia provocato "grave nocumento ai risparmiatori".

Il testo di legge cita espressamente: "il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo".

Nessuna punibilità invece se le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. Non sono punibili valutazioni estimative errate che differiscono in maniera non superiore al 10% da quella corretta.


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