Sono quattro gli articoli, dal 7 al 10, che fanno parte del Titolo II sulle disposizioni in materia di conflitti di interesse e disciplina delle attività finanziarie, che dovrebbero fare luce sulle zone d'ombra che nel nostro Paese sono ancora presenti nei rapporti tra banche e imprese e tra banche e risparmiatori.
Articoli che ora però devono ancora ricevere il via libera del Senato dopo quello ricevuto dalla Camera, e le possibilità che possano subire delle variazioni sono concrete. Rischia sopratutto l'articolo 8 del DDl, quello che regolamenta il conflitto di interesse tra banche e imprese: il Senatore Grillo ha infatti sottolineato come in questa versione l'art. 8 abbia vincoli troppo stretti. Le posizioni critiche non mancano anche nel campo dell'opposizione, ma sono focalizzate in misura maggiore sull'intero disegno, che a loro giudizio pecca di mancanza di coraggio.
Per quel che riguarda invece i conflitti tra banche e imprese i vincoli stretti sono pensati per evitare situazioni potenzialmente ambigue e pericolose come quelle che sono state messe in luce dagli scandali recenti, dove si sono rivelate chiaramente i molteplici conflitti d'interesse che finiscono per dominare e inquinare i rapporti tra banche e imprese e tra banche e risparmiatori.
Per questo motivo sono state varate regole più stringenti a controllo del conflitto di interessi banche-imprese: in futuro i possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non potranno dare in pegno a garanzia di crediti somme superiori ai tre quarti della partecipazione rilevante nella banca che concede il credito.
E' stata invece confermata la norma secondo la quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo in una banca, i quali ne siano azionisti, non possano essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute.
Posta anche maggiore attenzione sulle cosidette "Muraglie cinesi" nelle banche: la Consob, sentita Banca d'Italia, può disporre la separazione societaria delle attività di servizi di investimento prestati dalle banche dalle altre attività fornite dalla banca, come ad esempio l'erogazione di credito alle imprese.
In ogni caso ci deve essere la separazione contabile e gestionale per i servizi di investimento e sono previste sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme.
Norme che servono ad impedire che la banca possa avvalersi del suo ruolo di collocatore e di gestore di portafogli della propria clientela per trasferire il rischio, da sé stessa ai propri clienti. Un intervento in questo senso è diventato quanto mai urgente alla luce degli scandali Cirio e Parmalat, quando il comportamento di alcune banche ha sollevato più di una perplessità.