Mandato di sette anni per il Governatore. Modifica dell'azionariato dell'Istituto con il passaggio della proprietà della Banca da istituti privati allo Stato e ad altri enti pubblici. E collegialità dei provvedimento dell'istituto di Palazzo Koch: . "Per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza e per quelli adottati su sua delega il governatore - si legge - acquisisce in ogni caso il parere preventivo del direttorio".
Questi i punti fondamentali dell'emendamento proposto dal governo al disegno di legge sul risparmio e approvato interamente, nei suoi dieci commi, dal Senato.
Forti scontri tra maggioranza e opposizione per la bocciatura della norma che prevedeva il passaggio della vigilanza sulla concorrenza all'Antitrust. A Palazzo Madama, infatti, per ben due volte è mancato il numero legale. E l'Unione ha addirittura accusato il presidente del Senato Pera di aver truccato la votazione, dando "la parola al senatore Grillo con intenti ostruzionistici".
Sarà probabilmente questo con il nodo del limite di voto al 30% delle fondazioni bancarie uno dei temi caldi del provvedimento che sarà votato anche alla Camera. Da ricordare che nel caso in cui ci dovessero essere dei cambiamenti a Montecitorio il disegno di legge dovrà passare nuovamente al Senato. Mettendone seriamente a rischio l'approvazione per la fine della legislatura.
Ecco il testo integrale dell'emendamento approvato dal Senato.
Ddl Senato 3328 - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
(...)
All'articolo 19 premettere il seguente:
"Art. 019.
(Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.
2. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. La maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia è detenuta dallo Stato; la restante parte delle quote può essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici.
3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.
4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.
5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
6. Per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna e per quelli adottati su sua delega il governatore acquisisce in ogni caso il parere preventivo del direttorio. Ai pareri del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5 del presente articolo. La disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.
7. Il governatore dura in carica sette anni, senza possibilità di rinnovo.
8. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nel presente articolo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nel presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Con regolamento del Governo, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al trasferimento delle quote di partecipazione in favore dei soggetti indicati al comma 2, i diritti di voto relativi alle quote di partecipazione in possesso di soggetti diversi da quelli indicati nel citato comma 2 sono automaticamente sospesi e vengono esercitati dallo Stato.
10. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 800 milioni di euro, si provvede mediante parziale utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, fermi rimanendo gli obiettivi di riduzione del debito pubblico".