Allo stato, non sappiamo ancora se la sequela dei veti incrociati consentiranno di sbloccare il decreto legislativo sulla riforma della previdenza complementare e il conferimento del tfr. Eppure, dal punto di vista fiscale, i vantaggi che deriverebbero ai lavoratori dal nuovo regime sono notevoli, sia per quanto riguarda le prestazioni in forma di capitale sia quelle in forma di rendita vitalizia.
1. Il prelievo fiscale (con tassazione separata) sul tfr e sulle prestazioni in forma di capitale secondo il decreto attuativo (con ritenuta di imposta)
Il prelievo fiscale sul tfr avviene sulla base dell'aliquota media Irpef degli ultimi 5 anni antecedenti la corresponsione del tfr stesso, mentre il prelievo sul capitale liquidato da un fondo pensione o da una polizza individuale (Pip) – secondo quanto prevede il decreto – avviene mediante un'imposta variabile dal 15% al 9%.
Così, nell'ipotesi di un tfr di 50mila euro, sottoposto a prelievo con un'aliquota media del 30%, il prelievo fiscale sarà pertanto di 15mila euro, mentre sullo stesso importo liquidato da un fondo o da un Pip (l'importo è considerato al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva) il prelievo fiscale massimo sarà di 7.500 euro (15% di 50mila euro) per un piano di 15 anni di durata; quello minimo sarà di 4.500 euro per un piano di 35 anni di durata. Il risparmio è pertanto notevole.
| |
Aliquota (%) |
Prelievo fiscale (€) |
Differenza (€) |
| Tfr |
30 |
15.000 |
|
| Fondo o Pip (max) |
15 |
7.500 |
7.500 |
| Fondo o Pip (min) |
9 |
4.500 |
10.500 |
2. Il prelievo fiscale sulle prestazioni in forma di rendita (pensione) secondo l'attuale regime di tassazione ordinaria e secondo il regime di ritenuta di imposta prevista nel decreto
Il vantaggio di trasferire il tfr in un fondo o in un Pip risulta ancor più evidente se si considera che, col sistema attuale, la rendita è tassata a regime ordinario, mentre con la nuova normativa sarà soggetta a ritenuta d'imposta (max. 15% e min. 9%). In via esemplificativa si considerino tre casi di rendita vitalizia (10mila, 15mila e 20mila euro) pagati rispettivamente per 10, 15 e 20 anni, senza tener conto delle rivalutazioni annuali, ritenendo più che evidente la convenienza del nuovo regime fiscale proposto anche in presenza di rendite inferiori a quelle effettive, ossia rivalutate. Il calcolo dell'aliquota media di tassazione ordinaria è stato fatto (38%, 35% e 27%) sulla base delle aliquote e degli scaglioni d'imposta previsti per i redditi del 2005.
| Reddito imponibile (€) |
Rendita vitalizia (pensione) (€) |
Prelievo a regime fiscale vigente (€) |
Prelievo a regime innovato (15%) (€) |
Prelievo a regime innovato (9%)(€) |
| 50.000 |
20.000 |
7.590 (38%) |
3.000 (15%) |
1.800 (9%) |
| 40.000 |
15.000 |
5.240 (35%) |
2.250 (15%) |
1.350 (9%) |
| 30.000 |
10.000 |
2.700 (27%) |
1.500 (15%) |
900 (9%) |
E' possibile dunque concludere ricapitolando, di seguito e per le fasce di reddito considerate, il vantaggio fiscale complessivo che deriverebbe (tenendo conto delle due aliquote del 15% e del 9 %) se il decreto andasse in porto nelle condizioni ora indicate.
Risparmio fiscale complessivo con il decreto
| Annuale (15%) |
Annuale (9%) |
Su 10 anni (15%) |
Su 10 anni (9%) |
Su 15 anni (15%) |
Su 15 anni (9%) |
Su 20 anni (15%) |
Su 20 anni (9%) |
| 4.590 |
5.790 |
45.900 |
57.900 |
68.850 |
86.850 |
91.800 |
115.800 |
| 2.990 |
3.890 |
29.900 |
38.900 |
44.850 |
58.350 |
59.800 |
77.800 |
| 1.200 |
1.800 |
12.000 |
18.000 |
18.000 |
27.000 |
24.000 |
36.000 |